Patti Lateranensi

Denominazione sotto cui è noto il trattato stipulato (11. 2. 1929) tra il governo italiano e la Santa Sede.

L'annessione al Regno d'Italia dei territori appartenenti allo Stato Pontificio, culminata nella presa di Roma
(20. 9. 1870), aveva aperto un lungo periodo di dissidio tra il papato e il governo italiano.

All'indomani dell'occupazione di Roma lo Stato volle regolare i rapporti con la Chiesa per mezzo della cosiddetta legge delle guarentigie (13. 5. 1871), con la quale si assicurava al pontefice il libero esercizio delle sue funzioni di capo della Chiesa cattolica, riconoscendogli prerogative sovrane, tra le quali il diritto di legazione attiva e passiva, e assegnandogli una cospicua dotazione annua.

La legge delle guarentigie costituiva tuttavia un atto unilaterale del governo italiano, e papa Pio IX rifiutò di accettarla, non riconoscendo la situazione di fatto creatasi dopo l'occupazione della capitale da parte delle truppe italiane.

Si aprì così, tra Chiesa e Stato, un periodo di forti tensioni, che avrebbe largamente influenzato la vita politica del Regno d'Italia, creando una difficile situazione nazionale e internazionale. Agli atteggiamenti anticlericali di alcune forze politiche del paese si contrapponeva l'irrigidimento delle gerarchie ecclesiastiche, culminato nella formula “né eletti né elettori”, con la quale si proibiva ai cattolici di prendere parte alla vita politica.

Alcuni tentativi di comporre il dissidio tra Chiesa e Stato, messi in atto durante il pontificato di Leone XIII (1878-1903), non ebbero successo, malgrado le molte speranze suscitate.

La situazione subì un mutamento solo verso la fine dell'Ottocento.

Durante il governo di G. Giolitti iniziò infatti un progressivo riavvicinamento tra le due parti, determinato, fra l'altro, dalla comune preoccupazione di fronte alle affermazioni elettorali socialiste. Con il patto concordato da V.O. Gentiloni (1913) i cattolici diedero il loro voto ai candidati liberali, che avevano aderito ad alcuni punti programmatici (libertà della scuola, opposizione al divorzio ecc.). Il processo di distensione continuò dopo la prima guerra mondiale con l'abrogazione ufficiale del non expedit e la revoca (1920) delle disposizioni vaticane relative alle visite dei capi di Stato cattolici a Roma.

Si era giunti ormai alle soglie della conciliazione. Un primo progetto di soluzione concordataria fu trattato in forma ufficiosa tra il presidente del Consiglio V.E. Orlando e monsignor B. Cerretti, in margine alla conferenza di Versailles (28.6.1919). Tali trattative fallirono però per la caduta del gabinetto Orlando e soprattutto per la ferma opposizione del re Vittorio Emanuele III, fedele alla vecchia formula separatista.

Dopo l'avvento del regime fascista, una lettera di papa Pio XI al segretario di Stato cardinale P. Gasparri manifestò (1926), sia pure in forma implicita, la disponibilità del pontefice ad aprire trattative per risolvere l'annosa questione.

Le trattative, condotte dall'avvocato F. Pacelli per il Vaticano e da B. Mussolini e A. Rocco per il Governo italiano, portarono, attraverso l'elaborazione di vari schemi, al testo definitivo del 1929.

Gli accordi del Laterano, firmati da B. Mussolini e da P. Gasparri (11.2.1929) e quindi ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), consistono di due protocolli: un trattato con annessa una convenzione finanziaria e un concordato.
Il trattato (in ventisette articoli e una premessa, cui seguono quattro allegati) riconosce la necessità, “per assicurare
alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza”, di costituire un territorio autonomo sul quale il pontefice possa esercitare la sua piena sovranità. Veniva così creato lo Stato della Città del Vaticano. Si confermava inoltre
l'articolo 1 dello Statuto albertino, in virtù del quale “la religione cattolica, apostolica e romana” era considerata
la sola religione dello Stato.

La persona del papa era dichiarata sacra e inviolabile, particolari privilegi venivano concessi alle persone residenti nella Città del Vaticano, e il patrimonio immobiliare della Santa Sede (di cui veniva fornito un elenco dettagliato) godeva di numerose esenzioni specie dal punto di vista tributario. La convenzione finanziaria liquidava le pendenze economiche fra le due parti mediante un cospicuo versamento da parte del governo italiano e la cessione di una congrua quantità di titoli azionari quale indennizzo dei danni subiti dalla Santa Sede con l'annessione degli Stati ex pontifici all'Italia e la conseguente liquidazione di gran parte dell'asse patrimoniale ecclesiastico.

Il concordato (quarantacinque articoli e una premessa), destinato a regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato,
assicura alla Chiesa la libertà nell'esercizio del potere spirituale, garantendo alcuni privilegi agli ecclesiastici (esonero dalla leva militare, speciale trattamento penale ecc.); riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso e delle
sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici; assicura infine l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali
di ogni ordine e grado, come pure l'assistenza spirituale alle forze armate e agli ospedali.

La stipulazione dei patti lateranensi   venne accolta favorevolmente da larga parte dell'opinione pubblica italiana e straniera. Chiari dissensi furono però manifestati da gruppi liberali (celebre l'intervento di B. Croce durante la discussione in Senato) e dai cattolici antifascisti S. Jacini, L. Sturzo).

I patti lateranensi  vennero ratificati nel maggio 1929, dopo un momento di ulteriore tensione fra le parti, dovuto in particolare alla divergente interpretazione di B. Mussolini e di Pio XI sull'effettiva portata delle norme concordatarie. La conciliazione tra Chiesa e Stato fu accolta e confermata dalla Costituzione repubblicana del 1947 che all'art. VII dichiara: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi».

Le trattative, in corso dal 1969 fra il Vaticano e il Governo italiano per una revisione e un adattamento del concordato, sono arrivate a una ratifica il 3 giugno 1985 dopo numerosi tentativi di revisione a partire dal 1976.

Il nuovo concordato, che cerca di salvaguardare la libertà religiosa e la libertà della Chiesa cattolica, oltre ad aver
reso facoltativo l'insegnamento della religione cattolica, ha abolito la congrua al clero.

Testo tratto dal CD-Rom Enciclopedia Bompiani © 1995 R.C.S. Libri e Grandi Opere S.p.a.

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LE   LEGGI  DEI
PATTI  LATERANENSI

L.  27/5/1929  n° 810

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I'Italia, l'11 febbraio 1929.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130].

L.  27/5/1929  n° 847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929
fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

[Pubblicata nella Gazz. Uff   8 giugno 1929, n. 133.

L.  27/5/1929  n° 848

Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.
[Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133.

L.  25/3/1985  n° 121

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85].

L.  20/5/1985  n° 206 Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, dei 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 27 maggio 1985, n. 123].
L.  20/5/1985  n° 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastíci in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129].