L. 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85].

l. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena e intera esecuzione è data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti Modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

l. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

2. 1) La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonchè della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2) è ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa (1).
3) è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).
4) La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

(1) Si vedano: la legge 5 agosto 1981, n. 416 (supra, p, 77 s.) e la legge 6 agosto 1990, n. 223 (supra, p. 93 s. e infra, p. 663).

3. 1) La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato (1).
2) La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato (2).
3) Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

(1) Quanto alla indicazione dei confini territoriali delle diocesi si veda l'art. 18 D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 323).
(
2
) Sul punto si veda lo scambio di note del 23 dicembre 1985 (infra, p. 308 s.).

4. 1) I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo (1).
2) In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3) Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane (2).
4) Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie.di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero (3).

(1) Il servizio civile sostitutivo è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e dalle successive norme di modificazione e di attuazione (infra, p. 657 s.); si veda altresì l'art, 2 legge 24 dicembre 1986, n. 958.
(
2) Si vedano gli artt. 19 ss. della legge 31 maggio 1975, n. 191, e l'integrazione di cui all'art. 10 della legge n. 958 dei 1986.
(
3
) Si vedano gli artt. 200 e 256 del Codice di procedura penale, riprodotti supra, p. 85 s. e l'art. 249 del Codice di procedura civile, richiamato infra, p. 651.

5. 1) Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati , espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2) Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue,funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3) L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali (1).

(1) Si vedano gli artt. 53 e 74 della legge n. 222 del 1985 (infra, rispettivamente p. 274 s. e p. 282). Si vedano, altresì, le disposizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, riprodotte supra, p. 50 s., nonché gli artt. 9-12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (supra, p. 94 s.).

6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti (1).

(1) Si veda il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 (infra, p. 309 s.).

7. 1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (1).
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono Soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività (2) e al regime tributario previsto per le medesime (3).
4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente (4).
5) L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico (5). Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche (6).
6) All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici (7).
In via transitoria e fino all'entrata in. vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

(1) Si veda l'art. 6, lett. h, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).
(
2) Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera si vedano: le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riprodotte supra, p. 70 s. ed i richiami ivi effettuati.
(
3) Ai fini fiscali, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti vanno ascritti alla categoria degli " enti non commerciali " (art. 87, lett. c, del D.P.R. n. 917 del 1986), per la cui disciplina si vedano i richiami normativi operati infra, p. 669 s.
(
4) Quanto agli edifici di culto il secondo comma dell'art. 831 c.c. dispone: " Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano ".
Quanto alle pubblicazioni di atti, alle affissioni e alle collette si vedano l'art. 664 c.p. (infra, p. 648 s.), l'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (suPra, p. 77), nonché i richiami legislativi operati infra, p. 650.
Quanto al regime fiscale degli edifici di culto, si vedano l'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (INNAM.), infra, p. 667 s., l'art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.II.DD.), modificato dall'art. 23.1, lett. b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (I.R.PE.F.), gli artt. 89 (I.R.PE.G.) e 118 (LLO.R.) del succitato T.U.Il.DD., l'art. 7.4 lett. b) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (l.S.I.), nonché l'art. 7.1. lett. d) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (l.C.I.), infra, p. 670.
Inoltre per la normativa catastale si vedano il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.). Si veda altresì la Circ. Min. Fin. 9 aprile 1988.
(
5) Si veda il cari. 1273 C.J.C. Il primo comma dell'art. 831 c.c. già statuiva: " I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano ".
(
6
) Si vedano gli artt. 17 della legge n. 222 del 1985 e 9 ss. del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 259 e p. 318 s.).

Si intendono richiamati i seguenti articoli del codice civile:
" 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati). - La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto ".
" 473. (Eredità dovolute a persone giuridiche). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.
Questo articolo non si applica alle società ".
" 600. (Enti non riconosciuti). - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi ".
" 782. (Forma della donazione). - (Omissis)
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare, Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata ".
" 786. (Donazione a ente non riconosciuto), - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario ".

Si vedano, altresi, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7 disp. att. c.c., nonché il D.M. 16 luglio 1992 (Delega ai prefetti della Repubblica per l'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia), in Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176. Si segnala che il regime dell'autorizzazione agli acquisti di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037 è stato abrogato per le Regioni e le province autonome dalla legge 10 aprile 1991, n. 123.

(7) Si veda il Protocollo del 15 novembre 1984 (infra, p. 248 s.).

8. 1) Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (1) e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (2).
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione (3)
b)
quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta (4).
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi (5).
2) Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b)
che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (6);
c)
che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere
La Corte di appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia (7).
3) Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società (8).

(1) Si vedano gli artt. 143, 144 e 147 c.c. (infra, p. 638 s.).
(
2) Si vedano gli artt. 162, secondo comma, e 283 c.c., nonché l'art. 126 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile). Per l'applicazione di tale decreto, cui è fatto riferimento implicito nel testo e nel n. 4 del Protocollo addizionale, si veda ora il D.M. 17 dicembre 1987 (Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile).
Per la modulistica confessionale si vedano il Prontuario per le domande di licenza o dispensa matrimoniale e il Formulario per l'istruttoria matrimoniale predisposti dalla CEI contestualmente al Decreto richiamato infra nella nota 8.
(
3) Si veda l'art. 84 c.c. In relazione alla previgente disciplina si veda la sentenza n. 16 del 1982 della Corte costituzionale (infra, p. 687).
In materia si veda altresi la Delibera n. 10, promulgata con decreto del Presidente della CEI del 23 dicembre 1983 (in Notiziario CEI, n. 7/1983).
(
4) Si vedano gli artt. 117 e 125 c.c. (infra, p. 632 s. e p. 635).
(
5) Si vedano le " Istruzioni agli ufficiali dello Stato civile per l'applicazione, allo stato, dell'art. 8, n. 1 dell'accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 " emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia il 26 febbraio 1986.
(
6) In relazione alla previgente disciplina si veda la sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale (infra, p. 688 s.).
(
7) Si vedano gli arti. 128, 129 e 129-bis c.c. (infra, p. 635 s.).
(
8
) Si veda, da ultimo, il Decreto generale sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 (in Notiziario CEI, n. 10/1990), a seguito della prescritta recognitio della Santa Sede, che ha disposto, in concomitanza con l'entrata in vigore del Decreto (17 febbraio 1991), l'abrogazione " quatenus opus sit " delle Istruzioni della Sacra Congregazione peri sacramenti del 1° luglio 1929 e del l° agosto 1930.

9. 1) La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato (1).
2) La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (2).
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (3).
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (3).

(1) Si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 36 del 1958 e n. 438 del 1988, nonché la sentenza n. 36 del 1982 e le ordinanze n. 556 del 1987, n. 668 del 1988 e n. 332 del 1989 (infra, p. 673, p. 699 s., p. 690, p. 697 s., p. 700 s. e p. 704).
(
2) Si vedano: il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202; A D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539; il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204; i DD.PPAR. 21 luglio 1987, n. 339 e n. 350 (infra, p. 290 s., p. 332 s., p. 312, p. 331 s.).
(
3
) Si vedano: l'art. 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (infra, p. 447 s.); l'Intesa con la Tavola valdese, del 3 aprile 1986 (infra, p. 457 s.); la legge 18 giugno 1986, n. 281 (supra, p. 80); l'art. 11 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (infra, p. 508 s.); l'art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (infra, p. 526); l'art. 11 della legge 8 marzo 1989, n. io i (infra, p. 563).
Si vedano altresì le sentenze della Corte costituzionale n. 363 del 1985, n. 203 del 1989, n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 (infra, p. 694, p. 704, p. 708 e p. 709 s.).

10. 1) Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica (1)
2) I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia (2).
3) Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

(1) Si vedano: i canoni 232 s. e 807 s. C.J.C.; l'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86. Qualora sia un ente ecclesiastico il gestore di istituti che intendono ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n, 56, relativo ai corsi di formazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, si veda il D.M. 12 ottobre 1992.
(
2
) Le lauree nelle discipline ecclesiastiche indicate dalla Circ. Min. P.I. 2 ottobre 1971 consentono fin d'ora la partecipazione ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle sole scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche; agli stessi fini i laureati in diritto canonico ed in utroque iure sono ammessi a partecipare al concorso per la classe relativa alle " Discipline giuridiche ed economiche " (art. 3.6 D.M. Pubbl. Istr. 23 marzo 1990, in Gazz. Uff., 4a serie sp., 10 luglio 1990, n. 54-bis). In forza della Circ. INPS 9 novembre 1992, n. 259, a coloro che siano in possesso dei titoli accademici idonei a far conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche è riconosciuta la facoltà di riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114. Si veda altresii il D.M. Univ. 2 gennaio 1990 sull'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo dei titolari di licenza e di dottorato, rilasciati dalla pontificia università salesiana di Roma, facoltà di scienze dell'educazione.

11. 1) La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici (1).
2) L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità (2).

(1) Si vedano, in materia, la legge 1 giugno 1961, n. 512 (Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato), come modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873; la legge 5 marzo 1963, n. 323 (Istituzione di un posto di Ispettore dei cappellani); la legge 26 luglio 1975, n. 354 (supra, p. 65 s.); il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (supra, p. 67 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 11 luglio 1978, n. 382 (supra, p. 69 s.); la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supra, p. 70 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 1 aprile 1981, n. 121 (supra, p. 75 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani); il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (supra, p. 83 s.); la legge 23 gennaio 1989, n. 19 (Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena).
(
2
) Si veda il D.P.R. 17 gennaio 1991, n. 92 (infra, p. 335 s.).

12. 1) La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni,culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche (1).
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti (2).
2) La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe (3).
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

(1) Si veda anche l'art. 8 della legge l° giugno 1939, n. 1089 (supra, p. 46, con i richiami ivi effettuati), e la Circ. Min. Beni Cult. Amb. 1 luglio 1992. Per la normativa confessionale si vedano i richiami operati dalla CEI nel documento I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme (in Notiziario CEI, n. 9/ 1992) .
(
2) Si veda la legge 5 giugno 1986, n. 253 (supra, p. 78 s. con i richiami ivi effettuati).
(
3
) Si veda l'art. 17.3 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (infra, p. 566).

13. 1) Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica (1). Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2) Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

(1) Lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto il 3 giugno 1985 (vedasi Gazz. Uff. 20 giugno 1985, n. 144).

14. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica Italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

l. In relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano (1).

(1) Si vedano le pronunzie della Corte costituzionale n. 363 del 1985, n. 147 del 1987, n. 925 del 1988 e nn. 52, 54, 479 del 1989 (infra, p. 694, p. 696, p. 702 s. e p. 706).

2. In relazione all'articolo 4.
a)
Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i Sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 1 l.
b)
La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici (1).
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

(1) Si veda l'art. 129.2 del D.Lgs.vo 28 luglio 1989, n. 271 (supra, p. 87).

3. In relazione all'articolo 7.
a)
La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b)
La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 1,

4. In relazione all'artico1o 8
a)
Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto oda affinità in linea retta.
b)
Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile (1) si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del. luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c)
Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

(1) Si riportano gli articoli richiamati:
"
796. (Giudice competente). - Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario ".
"
797. (Condizioni per la dichiarazione di efficacia). - La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia ".

5. In relazione all'articolo 9.
a)
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradì delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti (1).
c)
Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari (2).

(1) Si vedano supra le note 2 e 3 di p. 240 s.
(
2
) Si vedano: gli artt. 24 ss. del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; gli artt. 35 ss. del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; gli artt. 21 ss. del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

6. In relazione all'articolo 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'1 1 febbraio 1929 -si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo (1).

(1) Vedasi infra, p. 678 s.

7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo (1).
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

(1) Si vedano gli scambi di note del 13 febbraio 1987, del 20 dicembre 1989 e del 31 dicembre 1992, infra, p, 339.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi

 

LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 848):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi) il 17 luglio 1984.
Assegnato alla 3 a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1984, con pareri delle commissioni la, 2a, 5a, 6a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 luglio 1984 e I' agosto 1984.
Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1984 (atto n. 848/A).
Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2021):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 settembre 1984, con pareri delle commissioni Il, III, IV, VI e VIII.
Assegnato nuovamente alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 1984, con pareri delle commissioni 1, Il, IV, V, VI e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1984, 5 dicembre 1984, 31 gennaio 1985 e 6 febbraio 1985.
Relazione scritta annunciata A 15 marzo 1985 (atto n. 2021/A).
Esaminato in aula il 18 marzo 1985, 19 marzo 1985 e approvato il 20 marzo 1985.